La Corte Costituzionale ha bocciato il cosiddetto referendum sull’eutanasia legale.
In un primo momento anch’io mi sono un pochino indignato pensando: “Ecco, si condanna una persona a soffrire il nome di un’ideologia”.
Poi ho ascoltato la spiegazione di Amato e ho capito le ragioni dei giudici della Consulta.
Il problema è che il testo del quesito referendario era scritto male e ascoltando quello che ha detto Amato sono andato a leggerlo con più attenzione.
IL QUESITO DEL REFERENDUM SULL’EUTANASIA LEGALE
Eccolo:
Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)»
“Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?”
Ma che cosa dice l’articolo 579 del codice penale?
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [c.p. 50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni [c.p. 20, 32].
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [c.p. 575, 576, 577] se il fatto è commesso contro una persona:
- minore degli anni diciotto;
- inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Come sarebbe diventato?
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con
se il fatto è commesso contro una persona
- minore degli anni diciotto;
- inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].
Come vedete, non si parla né di malati terminali né di sofferenze insopportabili.
È sottinteso, dirà qualcuno. Vero. Ma in certi casi sottintendere è pericoloso.
Qualcuno obietterà che non si potevano aggiungere termini come “malato terminale” perché un referendum abrogativo non prevede l’aggiunta di parole. Si può solo cancellare una legge o un articolo del codice o delle loro parti.
In Italia non c’è il referendum propositivo. La forma che più gli si avvicina è il referendum consultivo. Che, come suggerisce il nome, si limita a chiedere un parere e non è vincolante. Al contrario, gli altri due (abrogativo e confermativo) lo sono.
Allora, siamo sicuri che il referendum fosse lo strumento più adeguato per questa battaglia di civiltà? Non sarebbe stato meglio presentare una legge d’iniziativa popolare?
Pagare per morire
Se il quesito fosse passato e avesse vinto il sì, chiunque avrebbe potuto a chiedere un’altra persona di ucciderlo.
Pensate a tutte le conseguenze. Addirittura, uno potrebbe uccidere un’altra persona e poi far credere che è stata questa a chiederlo.
Tra l’altro, “Manuale per non suicidarsi”, un libricino che cerca di togliere al suicidio quell’aura che lo rende affascinante, dice che non è così raro che qualcuno assoldi un sicario per farsi ammazzare.
Troviamo questo tema in Film Bianco.
Capite che non sarebbe stato un referendum sull’eutanasia legale? E capite che non si tratta di pelo nell’uovo?
Comunque, Amato ha invitato il Parlamento a legiferare sull’eutanasia.
RACCONTO
-Modalità di pagamento?
-Contanti, carta, bancomat, assegno o bonifico bancario.
-Anticipato naturalmente.
(Pausa di silenzio con sorriso forzato) Sì, grazie. Rilasciamo anche la fattura.
-La fattura?
-Certo, La nostra è una esseerreelle di servizi alla clientela. Ha preferenze riguardo le modalità di erogazione? Se vuole può consultare il nostro catalogo.
-Ah, perché si può scegliere?
-Certo che si può scegliere. Le faccio degli esempi: alcuni, per dire, preferiscono un’automobile, altri una bevanda. Ma ce ne sono tanti altri. Il catalogo sarà sicuramente più esaustivo di me.
-Posso prenderlo?
-Prego. (Glielo porge).
-Grazie signorina. Posso tenerlo?
-No, mi dispiace, è solo di consultazione, mi dispiace, signore.
-Capisco. Occorre scegliere per forza?
-No, assolutamente. In questo caso, lei lascia libertà di azione al nostro operatore. In questo caso, la tariffa è più bassa.
-Ah, giusto! I prezzi.
-E’ tutto sul catalogo.
-Ora lo guardo. Qual è la percentuale di soddisfazione dei clienti? (Ride)
-Nessuno è mai venuto a lamentarsi (Accenna a una risatina).
(Inizia a sfogliare il catalogo. Ogni tanto sorride. Oppure ride proprio). Posso farle una domanda?
-Certo, sono qui a sua disposizione. Chieda tutto quello che vuol sapere.
-Se uno ci ripensa?
C’è tempo fino a 12 ore prima per disdire il servizio. Basta una telefonata. Ma è valido solo con l’opzione data certa.
-Ah, si può scegliere?
-Certo, signore. Si può scegliere fra la data certa, la sorpresa e il “non in quel momento”.
-Mi spiegherebbe meglio la terza?
-Volentieri. Si può decidere che il servizio non venga erogato, ad esempio, il giorno del matrimonio di un amico e nei periodo precedente.
-In effetti, non sarebbe bello.
-No.
-Però, anche se non scelgo la data certa, ma cambio idea, per esempio perché la mia vita è migliorata, posso annullare?
-Si, può. Dal momento della sua disdetta, noi avvisiamo il nostro incaricato o la nostra incaricata, sperando di riuscire a comunicargli il cambio di decisione del cliente. Naturalmente, i soldi non vengono rimborsati.
-Va bene. Ma ci sono anche donne?
-Si.
-E si può ritornare anche se si è disdetto?
-Anche per questo non rimborsiamo. Ma, mi creda. Anzi, credimi, ti do del tu, chi ci ripensa non fa una bella figura, chi poi ci ripensa ancora meno. Ma si può capire: non siete tutti coniglietti coraggiosi.
Scrivete sotto che cosa ne pensate di questo post.
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